Articolo 40
LIVELLI DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO
- 2 livelli retributivi inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello retributivo inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 4° livello di inquadramento, l'inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al 5° livello per tutta la durata del rapporto di apprendistato.
E' vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
La variazione riguarda quindi l'inquadramento degli apprendisti assunti per raggiungere la qualifica di 4° livello, che avranno il trattamento economico del 5° livello per tutta la durata del periodo, anziché per la metà del periodo del rapporto di apprendistato. La norma era in contrasto con le seguenti tabelle dell'art. 137:
Apprendisti assunti dal 1/4/2006
apprendisti 2° - 3S - 3° max 48 mesi
1° metà del periodo 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata
apprendisti 4S - max 36 mesi
la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato
2° metà del periodo 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata
la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato
apprendisti 4 - max 36 mesi
intero periodo 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata
la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato
Cordiali saluti
Luciano Monducci